Dr Mario Rampichini

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LEGISLATORI FUORILEGGE

                                                                           

 

Tutti i cittadini hanno il dovere di osservare la Costituzione. Si presume che debbano essere particolarmente osservanti i parlamentari e soprattutto i presidenti delle Camere, nell'espletare le loro funzioni, dettate appunto dalla Costituzione.

NON E' COSI'. Essi violano la Costituzione, non già occasionalmente ma sistematicamente, e precisamente ogni volta che compiono la loro funzione primaria, cioè la formazione delle leggi.

Incredibile, vero? E perché lo fanno?

La risposta è semplice e paradossale: LI OBBLIGANO I LORO REGOLAMENTI!

Per convincersene basta leggere le note che seguono.

 

Dalle Disposizioni sulla legge in generale

 

Art. 12

Interpretazione della legge. – Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

 

Questa semplice  ma fondamentale regola, che sembrerebbe superflua tanto è ovvia e incontestabile, è tuttavia violata quotidianamente proprio dal legislatore! Incredibile, vero? Eppure è chiarissimo e innegabile per chi avrà la pazienza di leggere le citazioni che seguono.

Dalla Costituzione

Art. 64

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Dal Regolamento della Camera dei Deputati

Art. 46

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano (*) .

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

(*) Comma modificato il 29 settembre 1983.

 

Art. 47

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2.

 

Art. 48

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.

2. Ai fini del comma 1 sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi nel caso del terzo comma dell'articolo 46

 

Dal Regolamento del Senato

 

Art. 107

Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero dei presenti.

1. Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.

2. Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del numero legale.

3. Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.

 

Art. 108

Modalità per la verificazione del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.

3. I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti ancorchè si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.

4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.


Art. 62

Congedi.

1. Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi all'Assemblea.

2. Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.

 

I regolamenti sono stati quindi redatti con lo scopo preciso di non rispettare la Costituzione, con risultati assurdi e incredibili.

I deputati assenti per ragioni d'ufficio e quelli che si astengono in una votazione sono considerati presenti ai fini del numero legale (Art. 46 commi 2 e 3) ma assenti ai fini della maggioranza richiesta dalla Costituzione per la validità della deliberazione (Art. 48 comma 2)!

Per l'approvazione del verbale e per le votazioni che si fanno per alzata di mano per disposizione del Regolamento, non si può verificare il numero legale (Art. 46 comma 5)!

I senatori assenti per ragioni d'ufficio o in congedo autorizzato sono considerati inesistenti (Art. 108 comma 2).

Deputati e senatori che hanno chiesto la verifica del numero legale sono considerati presenti anche se assenti (Art. 46 comma 6 e Art. 108 comma 3 risp.)!!

Ma ancora più grave è la prassi di ritenere valide tutte le votazioni per alzata di mano, anche se i presenti sono pochissimi, quando non viene chiesta espressamente la verifica del numero legale. In tali casi i presidenti delle Camere ignorano tranquillamente e spudoratamente le disposizioni della Costituzione, che è loro preciso dovere rispettare e far rispettare.

 

 

                                                                                                Mario Rampichini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opera, 25/04/2007