Dr Mario Rampichini
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LEGISLATORI FUORILEGGE
Tutti i cittadini hanno il dovere di
osservare
NON E' COSI'. Essi violano
Incredibile, vero? E perché lo fanno?
La risposta è semplice e paradossale:
LI OBBLIGANO I LORO REGOLAMENTI!
Per convincersene basta leggere le note
che seguono.
Dalle Disposizioni sulla legge in generale
Art. 12
Interpretazione della legge. – Nell'applicare la legge non si può ad
essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio
delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del
legislatore.
Questa semplice ma fondamentale regola, che sembrerebbe
superflua tanto è ovvia e incontestabile, è tuttavia violata quotidianamente
proprio dal legislatore! Incredibile, vero? Eppure è chiarissimo e innegabile
per chi avrà la pazienza di leggere le citazioni che seguono.
Dalla Costituzione
Art. 64
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che
Dal Regolamento della Camera dei Deputati
Art. 46
1. Le
deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono
valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le
deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è
sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti
2. I deputati che
sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se
membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti
per fissare il numero legale.
3. Nelle votazioni per la cui validità è
necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali,
prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono
computati ai fini del numero legale.
4.
5. Non può essere chiesta la verifica del
numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di
votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del
Regolamento.
6. I firmatari di una richiesta di votazione
qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre
considerati presenti agli effetti del numero legale.
(*) Comma
modificato il 29 settembre 1983.
Art. 47
1. Per verificare se l'Assemblea è in numero
legale il Presidente dispone l'appello.
2. Se l'Assemblea o
3. La mancanza del numero legale in una
seduta non determina alcuna presunzione di mancanza di numero legale nella
seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2.
Art. 48
1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle
Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali
è stabilita una maggioranza speciale.
2. Ai fini del comma 1 sono considerati
presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.
3. I Segretari tengono nota dei votanti e di
coloro che abbiano dichiarato di astenersi nel caso del terzo comma
dell'articolo 46
Maggioranza nelle deliberazioni, numero legale ed accertamento del numero
dei presenti.
1.
Ogni deliberazione del Senato è presa a maggioranza dei Senatori che
partecipano alla votazione, salvi i casi per i quali sia richiesta una
maggioranza speciale. In caso di parità di voti, la proposta si intende non
approvata.
2.
Si presume che l'Assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia
se, prima dell'indizione di una votazione per alzata di mano, dodici senatori
presenti in Aula lo richiedano, il Presidente dispone la verificazione del
numero legale.
3.
Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il
voto favorevole di una maggioranza dei componenti del Senato, può essere
disposto dal Presidente l'accertamento del numero dei presenti.
Modalità per la verificazione del numero legale e del
numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.
1.
Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori
a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.
2.
I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della
loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La
stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma
dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti
dell'Assemblea.
3.
I richiedenti la verificazione del numero legale sono computati come presenti
ancorchè si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare
la loro presenza.
4.
Se il Senato non è in numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra
ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di venti minuti,
ovvero, apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta è comunque tolta alla
quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta, il
Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei
lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso
ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del
giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già
prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.
5.
La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di
mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente
comma.
6.
All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo
107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verificazione del
numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta
per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della
medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero
legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente
articolo.
Congedi.
1.
Un Senatore può mancare alle sedute dopo aver chiesto per iscritto congedo al
Presidente, il quale, in principio di ogni seduta, dà comunicazione dei congedi
all'Assemblea.
2.
Viene sempre affissa nell'Aula una nota dei congedi.
I regolamenti sono stati quindi redatti
con lo scopo preciso di non rispettare
I deputati assenti per ragioni
d'ufficio e quelli che si astengono in una votazione sono considerati presenti
ai fini del numero legale (Art. 46 commi 2 e 3) ma assenti ai fini della maggioranza
richiesta dalla Costituzione per la validità della deliberazione (Art. 48 comma
2)!
Per l'approvazione del verbale e per le
votazioni che si fanno per alzata di mano per disposizione del Regolamento, non
si può verificare il numero legale (Art. 46 comma 5)!
I senatori assenti per ragioni
d'ufficio o in congedo autorizzato sono considerati inesistenti (Art. 108 comma
2).
Deputati e senatori che hanno chiesto
la verifica del numero legale sono considerati presenti anche se assenti (Art.
46 comma 6 e Art. 108 comma 3 risp.)!!
Ma ancora più grave è la prassi di
ritenere valide tutte le votazioni per alzata di mano, anche se i presenti sono
pochissimi, quando non viene chiesta espressamente la verifica del numero
legale. In tali casi i presidenti delle Camere ignorano tranquillamente e
spudoratamente le disposizioni della Costituzione, che è loro preciso dovere
rispettare e far rispettare.
Mario
Rampichini
Opera, 25/04/2007